Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

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21-07-2016 / 15 minuti, 28 secondi

CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERO DELLE FINANZE



Circolare del 31/05/2019 n. 13/E - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
Circolare del 15/07/2016 n. 31/E - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

IVA. Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali.
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del comma 960, articolo 1, della legge di Stabilità 2016, che ha abrogato il n. 41-bis della tabella A, parte II, Dpr 633/1972  e che introduce la nuova parte II-bis nella Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo, al n.1), che siano soggette alla nuova aliquota IVA del 5 per cento “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”. Ovvero:
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (n. 18);
- le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (n. 19);
- le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (n. 20);
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie (n. 21);
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (n. 27-ter).
Circolare del 21/05/2014 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 

Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali anche le spese sanitarie: In particolare:- 2.1 Detraibilità spese per osteopata- 2.2 Detraibilità spese per biologo nutrizionista

Risoluzione 20 giugno 2012, n. 66/E

OGGETTO: Consulenza giuridica – locazione finanziaria di autoveicoli a soggetti portatori di handicap – IVA agevolata – Tabella A, parte seconda, n. 31), allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 633 – Modalità applicative.
Sintesi: Le agevolazioni fiscali per le auto dei disabili aliquota Iva ridotta al 4% si applica anche se il disabile acquista l’auto in leasing, purché dalle clausole si evinca la volontà dell’utilizzatore di acquisire la proprietà del veicolo al termine del contratto.

Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012

OGGETTO: IRPEF - Risposte a quesiti.

Sintesi:  Le prestazioni mediche sono detraibili, anche se non prescritte
Al punto 2.2 (“Prestazioni rese dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001”) della circolare viene richiesta chiarezza nella documentazione (“…Dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa”). 


Risoluzione n. 30/e del 3 aprile 2012  

OGGETTO: Esenzione per cooperative di soggetti esercenti l’attività sanitaria  

Sintesi: L’esenzione da Iva, prevista per i servizi resi dai consorzi ai consorziati che svolgono attività esenti, si applica anche alle prestazioni che le società cooperative, costituite tra esercenti l’attività sanitaria, rendono ai propri soci.
Circolare del 16/03/2012 n. 8 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento

OGGETTO: Studi di settore – novità normative e risposte a quesiti

Gli inviti alla presentazione dei modelli degli studi di settore, inviati dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, non hanno una funzione preclusiva e prevedono la possibilità di ravvedimento. Per quel che concerne le novità recate dal D.L. n. 98/2011, l’Amministrazione finanziaria fornisce delle precisazioni in ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore, Nel documento viene inoltre evidenziato come il D.L. n. 98/2011 abbia introdotto la possibilità di modificare gli studi di settore già approvati, al fine di apportare le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di variabili andamenti economici e finanziari.
Sono precisate le limitazioni all’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, introdotte dal D.L. n. 201/2011 per i contribuenti che risultano congrui e coerenti.


Risoluzione del 20/12/2011 n. 128 

OGGETTO: Consulenza giuridica - Applicabilità dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie – Art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Sintesi: Sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente saranno esenti dall’Iva. (...) Le medesime conclusioni devono ritenersi valide anche nel caso in cui la farmacia, così come prospettato, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.


Risoluzione n. 90/e del 15 settembre 2011  

OGGETTO:  Aliquota IVA applicabile alle cessioni di dispositivi per la prevenzione e la cura del diabete. 

Sintesi: si applica l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate, nei confronti delle aziende sanitarie locali, per i dispositivi medici erogati gratuitamente ai clienti affetti da diabete con menomazione funzionale permanente, attestata dal Registro regionale diabetici, i cui costi sono riaddebitati al Servizio sanitario nazionale.

Circolare n. 20 del 13 maggio 2011

Oggetto:  DETRAIBILITA' SPESE DISPOSITIVI MEDICI - IRPEF – RISPOSTE A QUESITI  (tra le altre: istruzioni per la detrazione delle spese sanitarie ).

ULTERIORI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE


Risoluzione n. 55/e del 22 giugno 2010 

Oggetto: Aliquota da applicare sulle cessioni di bombole contenenti gas medicinali . Iva agevolata su cessioni di gas medicinali. 

Sintesi: Si applica l'aliquota Iva ridotta al 4 per cento alle cessioni di bombole di gas medicinali, considerati miscele a uso terapeutico e, pertanto, rientranti nei prodotti agevolati di cui alla categoria individuata al n. 32) della Tabella A, parte seconda, del Dpr 633/1972


Risoluzione del 27/05/2010 n. 43 

Interpello: Aliquota IVA per i servizi di telecomunicazione prestati nei confronti di soggetti portatori di handicap (art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996)

Sintesi: 
L’aliquota IVA agevolata del 4%, prevista per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici non si applica ai servizi di telecomunicazione e flat, forniti a soggetti riconosciuti portatori di handicap. L’agevolazione è applicabile solo ai sussidi che si sostanziano in beni fisici e non anche alle prestazioni di servizi connessi al loro utilizzo.


Risoluzione n. 9/e del 16 febbraio 2010 

Oggetto:Detraibilità del costo di acquisto di una parrucca

Sintesi: L'Agenzia delle Entrate ha precisato che una parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie, se acquistata con la destinazione d’uso di dispositivo medico. Pertanto il relativo costo può essere compreso tra gli oneri detraibili.

Circolare del 29/05/2008 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - Studi di settore. Periodo d'imposta 2007. 

Sintesi: Indicazioni operative sull'applicazione dei 68 studi di settore approvati in vigore dal periodo d'imposta 2007 tra cui  “Studio di settore TD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e  protesi” .

Risoluzione del 20/07/2007 n. 175

Oggetto: Istanza di Interpello - Applicabilita' dell'aliquota Iva agevolata al 4% alle cessioni di ausili informatici utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile all'acquisto di sussidi informatici. In particolare, e' stato precisato che, ove gli ausili informatici da acquistare rappresentino beni che per le loro specifiche caratteristiche tecniche possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, non sussistendo incertezze in merito alla loro funzione di sostegno al disabile, si rendera' applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4% senza la necessita' di acquisire alcuna certificazione sanitaria.


Risoluzione del 26/01/2007 n. 11

Oggetto: Consulenza giuridica-;IRPEF - Acquisto materassi, spettanza detrazione per spese sanitarie - Quesito Federazione Alfa-arredo

Sintesi: L'acquisto di materassi antidecubito aventi le caratteristiche tipologiche di cui al D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, puo' essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto occore che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica il contribuente puo' rendere, a richiesta degli uffici, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la necessita' per la quale e' stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore.

Circolare del 18/05/2006 n. 17

Oggetto: IRPEF - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Sintesi: La circolare fornisce risposte ai quesiti proposti dal coordinamento nazionale dei Caf in materia di Irpef. In particolare, i chiarimenti interpretativi riguardano: (omissis)
2.spese sanitarie - pannoloni per incontinenti; (omissis)


Circolare del 19/10/2005 n. 45  
 
Oggetto: Decreto  legislativo  20   febbraio  2004,   n.  52   - attuazione  della direttiva  2001/115/CE che   semplifica  ed  armonizza  le  modalita'  di fatturazione in materia di IVA. 
 
Sintesi:Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con la circolare  in oggetto fornisce  chiarimenti,  in  ordine  alle  novita' introdotte dal decreto legislativo  n.  52/2004  con  il quale e' stata recepita in Italia la direttiva 2001/115/CE  in  tema  di  armonizzazione  e  semplificazione  degli obblighi di  fatturazione  in  materia  di  fatturazione in materia di imposta
sul valore aggiunto.                                              
In particolare    la    circolare    illustra   un   quadro   completo   delle semplificazioni e  delle  nuove  regole,  approfondendo e fornendo chiarimenti relativamente alle    procedure   da   seguire   per   rendere   integralmente elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.  

 
Risoluzione del 29/07/2005 n. 107

Oggetto: Iva - Agevolazioni fiscali previste dalla L. 263 del 1989 per le cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti - Fornitura di materassi antidecubito ad una Residenza Sanitaria Assistenziale

Sintesi: La risoluzione risponde ad una istanza di interpello avente l'intento di conoscere se le operazioni di fornitura di materassi ortopedici antidecubito e terapeutici e' assoggettabile ad aliquota IVA al 4 per cento ai sensi del punto 41 quater della tabella A, parte II, allegata al D PR n. 633/1972, il quale prevede l'applicabilita' di tale aliquota agevolata per le cessioni di protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. I materassi ortopedici antidecubito e terapeutici rappresentano beni che, pur oggettivamente di ausilio, per loro natura, non ineriscono esclusivamente a menomazioni funzionali permanenti. Di conseguenza, l'agevolazione IVA spetta se e nella misura in cui la cessione dei suddetti beni venga effettuata ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali detti materassi rappresentino effettivamente un ausilio. La risoluzione n. 97/1995 ha indicato la documentazione che il cedente deve produrre al fine di dimostrare tale circostanza, ma dal momento che la produzione di tale documentazione puo' confliggere con le norme che tutelano il diritto alla privacy, viene chiarito che e' possibile sostituire la produzione della prescritta documentazione rilasciando una dichiarazione che ne attesti l'esistenza.


Risoluzione del 02/03/2004 n. 31

Oggetto: IVA - aliquota applicabile alle cessioni a farmacie di pannoloni destinati a soggetti adulti, incontinenti a causa di menomazione permanente.- Istanza dell' Associazione ZZ -

Sintesi: La risoluzione fornisce delucidazioni in merito all'aliquota Iva applicabile alle cessioni di pannoloni destinati a soggetti adulti, incontinenti a causa di menomazione permanente.
L'agenzia chiarisce che:
- le cessioni di pannoloni destinate al consumatore finale, privati affetti da menomazioni funzionali permanenti che si rivolgono alla farmacia muniti di prescrizione medica nominativa e autorizzazione della competente Azienda per i servizi sanitari per l'acquisto in regime convenzionale dei presidi per la incontinenza (che viene riportata nella prescrizione medica), scontano l' IVA con il beneficio dell'aliquota ridotta del 4%;
- le cessioni degli ausili o protesi poste in essere nei confronti dei farmacisti vanno assoggettate alle disposizioni generali in materia di IVA.


Risoluzione del 24/09/2003 n. 184

Oggetto: Istanza di interpello - IVA - Erogazione di farmaci, ausili e dispositivi vari. Azienda Unita' Sanitaria Locale 3 di .....

Sintesi: La risoluzione chiarisce che le farmacie, in relazione all'attivita' di distribuzione dei farmaci, di alcuni ausili per il recupero e la rieducazione funzionale, nonche' di dispositivi vari, non svolgono una prestazione riconducibile nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione. Le farmacie, in relazione all'attivita' di distribuzione farmaci rendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato DPR n. 633 del 1972, una prestazione (dipendente da un obbligo di fare) verso il soggetto committente (che nella fattispecie in esame e' una ASL), per cui la medesima operazione esula da quelle con Iva agevolata previste dall' art. 10, n. 18) del DPR n. 633/72 e, conseguentemente, deve essere assoggettata al tributo nella misura ordinaria.


Risoluzione del 04/11/2003 n. 207

Oggetto: Istanza d'interpello - Applicazione dell'aliquota IVA agevolata, prevista dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini IVA, a guaine elasto-compressive realizzate su misura per soggetti ustionati o affetti da linfedemi ed usate per evitare il formarsi di invalidita' permanenti. Dall'esame delle schede tecniche allegate all'istanza e della normativa vigente in materia, l'Agenzia afferma che l'agevolazione fiscale prevista dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72, non puo' essere applicata alle guaine elastiche in quanto bende e non protesi. In relazione all'aspetto merceologico ed alle caratteristiche fisiche degli articoli sanitari in argomento, l'Agenzia sostiene che questi ultimi, atteso l'effetto curativo, possono essere qualificati come ausili (a condizione che dalla certificazione sanitaria risulti che i medesimi vengono acquistati da soggetti affetti da invalidita' permanenti) e che, pertanto, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata prevista dall'articolo 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72.


Risoluzione del 29/10/2002 n. 336

Oggetto: Istanza d'interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. X S.p.A.. - IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di materiali di consumo ed apparecchi per la misurazione della glicemia.

Sintesi: La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello formulata ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, chiarisce se, per la cessione degli apparecchi per la misurazione della glicemia nel sangue, e' applicabile l'aliquota IVA del 4%.
L'Agenzia, al riguardo, nel richiamare la risoluzione n. 253 del 31 luglio 2002, ribadisce che l'applicabilita' dell'aliquota agevolata e' legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di ausilio ovvero per quei prodotti acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti.
Nella fattispecie concreta, si ritiene che non sussista il presupposto per l'applicabilita' dell'aliquota IVA del 4%; tuttavia, qualora si ritenga che ricorra la natura di ausilio , la societa' fornitrice dovra' farsi rilasciare dall'ASL un'attestazione dalla quale risulti, sia la richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata e sia la destinazione, degli apparecchi oggetto dell'acquisto, a soggetti diabetici in possesso di specifica prescrizione autorizzativi rilasciata dall'ASL di appartenenza.

Risoluzione del 17/09/2002 n. 306

Oggetto: Agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine alle agevolazioni fiscali in essere per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili. L'Agenzia precisa che l'aliquota IVA ridotta del 4% per i veicoli utilizzati dai disabili spetta esclusivamente sulle prestazioni rese dalle officine per l'adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l'adattamento stesso. Viene chiarito inoltre che e' possibile fruire della detrazione d'imposta prevista ai fini dell'IRPEF dall'art. 13-bis, comma 1, lettera c), fino al limite di spesa di euro 18.075,99 (lire 35.000.000) nel quadriennio, considerando sia il costo di acquisto del veicolo che le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sul veicolo stesso.

Risoluzione del 31/07/2002 n. 253

Oggetto: IVA- aliquota applicabile alle cessioni di prodotti per la cura e prevenzione del diabete.

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine alla aliquota applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alle cessioni di prodotti per la cura e la prevenzione del diabete dai produttori alle farmacie e da queste alle ASL. L'Agenzia, dopo aver richiamato l'art. 1, comma 3 bis, della legge n.263 del 1989 secondo il quale tutti gli ausili e le protesi relative a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4% rileva che nel quesito posto non sono state fornite adeguate illustrazioni dei beni oggetto delle cessioni, ne' l'indicazione che si tratti di beni configurabili come protesi o ausili, ne' tantomeno la verifica che gli stessi ineriscono a menomazioni funzionali permanenti. Stante il quesito posto, l'Ente non e' in grado poter stabilire se alle suddette cessioni possa essere applicato il regime IVA agevolato al 4%.


Risoluzione del 02/10/2001 n. 146

Oggetto: I.V.A. - aliquota applicabile sulla fornitura di pannolini per minori affetti da menomazioni funzionali permanenti - D.M. Sanita' 27 agosto 1999, n. 332.

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini IVA (4 per cento), alle forniture di pannolini destinati a minori affetti da menomazioni funzionali permanenti.


Risoluzione del 23/03/1999 n. 49

Oggetto: I.V.A. - Cuscini e materassi antidecubito. Istanza.

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti di cui all'oggetto.


Circolare del 16/09/1996 n. 225

Oggetto:  D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, concernente la soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento.

Sintesi: Vengono fornite chiarimenti in ordine alla soppressione delle norme contenute nel D.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627.                                            

Risoluzione del 20/04/1995 prot. 97

Oggetto: IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di prodotti per incontinenti, utilizzati da ricoverati in case di riposo. Quesito.

Sintesi: Le cessioni di prodotti per incontinenti a case di riposo, destinati a soggetti con menomazioni funzionali permanenti in esse ricoverati, sono soggette all'IVA del quattro per cento, a condizione che le case di riposo producano all'atto dell'acquisto: a) un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni ricoverati; b) un attestato del Direttore Sanitario delle condizioni dei ricoverati, con allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo status dei singoli incontinenti, rilasciati dalle UU.SS.LL. competenti.


Circolare del 18/11/1994 n. 189

Oggetto: I.V.A. - Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 - Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sintesi: Alle cessioni di taluni beni (pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cateteri, ecc.) si rende applicabile l'agevolazione dell'aliquota I.V.A. del 4 per cento solo se effettuate nei confronti dei soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti, muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione dell'acquirente.


Risoluzione del 03/07/1992 prot. 430401

Oggetto: I.v.a.. Aliquota applicabile al dispositivo telefonico per sordomuti (d.t.S.). 

Sintesi: I dispositivi telefonici per sordomuti compresi nel decreto del Ministero della sanita' del 30/7/91, qualificati come ausili tecnici attinenti alla comunicazione ed alla fonazione, purche' omologati, rientrano nella agevolazione di cui alla legge 28/7/89, n. 263, ed alle relative cessioni si applica l'aliquota agevolata IVA del 4%.