Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

CREDITI ECM 2017/2019

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02-02-2017 / 1 minuto, 54 secondi

CREDITI ECM 2017/2019



COMUNICATO COMMISSIONE NAZIONALE ECM DEL 22/12/2016 - Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.


NOVITA' ECM | TRIENNIO 2017-2019

Delle novità in tema di ECM per il triennio 2017/2019 si è parlato in occasione dell’evento “Le Professioni Sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro” organizzato dal CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) presso l’Ergife Palace Hotel a Roma il 23 novembre u.s..

Di seguito le novità più rilevanti per il triennio 2017-2019 illustrate dal presidente del COGEAPS, SERGIO BOVENGA (LEGGI L’ INTERVISTA COMPLETA) :

1^ novità : l’introduzione a regime, e non più in fase sperimentale, del dossier formativo, sia nella sua forma individuale che nella sua forma di gruppo.

2^ novità : introdotta la possibilità di avere una riduzione nel proprio obbligo formativo individuale in conseguenza del percorso formativo fatto nel triennio precedente. Riduzione di 30 crediti se nel triennio precedente si sono acquisiti almeno 121 crediti ; Riduzione di 15 crediti se nel passato si sono accumulati tra gli 81 e i 120 crediti.
Pertanto:

Se i crediti conseguiti nel triennio 2014/2016 sono stati:

I crediti da acquisire nel triennio 2017/2019 diventano:

da 80 a 120

135

da 121 a 150

120

3^ novità : ciascun professionista dovrà fare almeno il 40% di formazione accreditata, per il rimanente 60% c’è la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, quindi sostanzialmente facendo riferimento all’autoformazione che è estesa a tutti i professionisti e non più soltanto ai liberi professionisti come in passato. Parliamo dei tutoraggi, delle pubblicazioni scientifiche, delle sperimentazioni cliniche, quindi sostanzialmente di tutta quella tipologia di formazione che il professionista può individuare autonomamente a prescindere dai Provider.

4^ novità: Per quel che riguarda la flessibilità, come da precedente Delibera CNFC 7 luglio 2016 il professionista sempre rispettando l’obbligo dei 150 crediti nel triennio, potrà acquisire i crediti in maniera flessibile senza  obbligo di una quota minima annuale; quindi è prevista anche la possibilità di acquisire tutti i 150 crediti ECM in un unico anno del triennio formativo.