NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO INTRODOTTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2002
Il decreto legislativo numero 231 del 9 ottobre 2002 (modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012 , n. 192 ) recante �Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali� prevede, in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle amministrazioni per forniture di beni e servizi, la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora. La scadenza del termine, se non diversamente stabilito dalle parti � pari a 30 giorni.
La circolare numero 1 del 14 gennaio 2003 del MINISTERO DELLE FINANZE sottolinea, come conseguenza delle disposizioni del citato provvedimento, la necessit� di adottare comportamenti ed iniziative volti a snellire ogni fase relativa all�acquisizione di beni e servizi per evitare aggravi per la finanza pubblica dovuti a ritardi nei pagamenti; inoltre la circolare sottolinea la possibilit� di fissare un termine di pagamento ed un saggio di interesse diverso da quello prescritto dall�articolo 5 del decreto (pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti), ovviamente nei limiti consentiti dal provvedimento.
La circolare numero 6/2003, indirizzata ai revisori dei conti e sindaci negli enti pubblici, ricorda le indicazioni della precedente ed evidenzia nuovamente le disposizioni pi� rilevanti del decreto legislativo.
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