Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

IVA RIPARAZIONI DISPOSITIVI ORTOPEDICI

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06-11-2011 / 2 minuti, 5 secondi

IVA RIPARAZIONI DISPOSITIVI ORTOPEDICI



PRINCIPIO GENERALE : Le prestazioni aventi ad oggetto la riparazione, la modifica e l�adattamento di protesi e ausili tecnici devono essere assoggettate all'aliquota IVA ORDINARIA (22%)

PRASSI DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE:

Parere Agenzia delle Entrate del 31/12/2010 prot. 954-174070/2010 in risposta ad un quesito dell�associazione ANIO avente per oggetto: APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA PER PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE PROTESI.

Circolare del 24/12/1987 n. 87 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari - Aliquota iva applicabile sulle riparazioni di apparecchi elettroacustici per sordita'.

Risoluzione n. 306/2002 del Ministero delle Finanze in ordine alle agevolazioni fiscali in essere per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.

Nota di risposta del Ministero delle Finanze (Dir. Entrate Reg. Lombardia) del 10/10/94, ad un quesito dell'ufficio di Brescia relativo alla applicazione aliquota IVA sull'attivit� di riparazione dei presidi ortopedici.


COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE:

I criteri generali stabiliti dal DPR 633/72 (regime IVA) e successive modifiche stabiliscono che l�aliquota base per le prestazioni di servizi � l'aliquota ordinaria (oggi il 22%), e riguarda in pratica la maggior parte delle ipotesi, comprese le prestazioni professionali ed artigianali.
Una deroga al principio menzionato riguarda le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni. In questa ipotesi (art. 16 c. 3 DPR 633/72) anche se il materiale � fornito dal cliente, l�aliquota del servizio (configurabile come �lavorazione�) deve essere scelta in conformit� a quella del bene ottenuto dalla lavorazione.

Con la circolare n. 43 del 6/12/75 e  la risoluzione n. 550016 del 7/2/91 espressa dalla Direzione Generale Tasse e Imposte Indirette sugli Affari - div. XII, il Ministero della Finanze ha precisato che rientrano nella disposizione di cui all�art. 16 c.3,  sia la trasformazione della materia prima in prodotto finito o semilavorato che tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza, e pertanto tutte le lavorazioni di beni, compreso il montaggio, l�assemblaggio o l�adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni. Mentre  la   norma  dell'art.    16    non  puo'  trovare  applicazione  per  le  prestazioni  di servizi   che  sono  relative  ad  una  fase  successiva  alla   produzione   del  bene.  Sono escluse pertanto le operazioni di riparazione per le quali si applica sempre l�aliquota ordinaria (oggi 22%).

Dalla disposizione in esame si evince pertanto che, laddove trattasi di mera riparazione di un presidio ortopedico, l�operazione � soggetta ad aliquota ordinaria (oggi 22%). Qualora la riparazione del presidio ortopedico comporti anche la sostituzione di un pezzo di ricambio, si applica l�aliquota agevolata del 4%.