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GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI CREDITI...

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27-09-2017 / 4 minuti, 57 secondi

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI CREDITI ASL E TEMPI DI PAGAMENTO



Cass. civile Sez. III Sentenza del 27/09/2017 n.22457

Secondo la Cassazione, il Giudice non può limitarsi alla qualificazione generica di “ interesse legale” o di “legge”, ma deve specificare il tipo di interessi legali che sta applicando. In mancanza si devono intendere solo gli interessi legali previsti dall’articolo 1284 c.c. 

Nell’emettere la sentenza (...) “il giudice del merito deve indicare che specie di  interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., essendo quest’ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla  legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione, Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 07/05/2014, Rv. 630999).  Difatti, l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all’art. 1284 cod.civ. presuppone l’accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva”.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 187/2013 

E' incostituzionale l’impignorabilità dei beni delle Asl nelle Regioni in Piano di rientro. La Corte Costituzionale boccia la norma in vigore fino a dicembre 2013  che impedisce alle aziende creditrici degli enti del Ssn di chiedere il pignoramento in caso di mancato pagamento dei debiti di Asl e ospedali del Ssn nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro.

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2.5.2013, n. 2379 

Le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, come afferma l’ormai costante giurisprudenza in materia (cfr. ex plurimis, in tal senso, Cons. St., sez. V, 7.1.2009, n. 17, in riferimento ad un’azione di condanna delle amministrazioni sanitarie intimate al pagamento dei compensi spettanti per prestazioni effettuate dall’appellante in favore degli utenti del servizio sanitario regionale; Cons. St., sez. V, 21.12.2004 n. 8153; CGA Sicilia, 27.12.2006, n. 787, in materia di pagamenti richiesti da strutture accreditate; Cons. St., sez. V. 28.4.2005 n. 1971, in materia di rimborsi di prestazioni farmaceutiche; Cass. SS.UU., 24.11.2004, n. 22119; Cass., Sez. L, 26.4.2004 n. 7912).

Tribunale Milano - sent. GIP n. 3926/2012

Se la pubblica amministrazione non paga i propri debiti verso i fornitori, non può poi pretendere che questi, in crisi anche per la mancanza di quei soldi nelle casse, vengano condannati perche’ non hanno versato le tasse dovute. Il gip di Milano ha assolto l’imputato perché, come scrive nelle motivazioni della sentenza, “è stato costretto a non pagare da un comportamento omissivo e dilatorio da parte di enti pubblici che avrebbero dovuto pagare”. L’assoluzione è per il profilo penale. I debiti col Fisco vanno ovviamente onorati.

TAR Calabria (Sezione Prima),   ordinanza 469/2012

La norma sui pignoramenti dei fondi ASL (legge di stabilità 2011)  -  , la quale prevede che , per le regioni già sottoposte ai piani riientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime fino al 31 dicembre 2012 –,  è applicabile laddove i commissari ad Acta delle regioni interessate, nell’ambito  delle procedure relative ai piani di rientro dai disavanzi regionali, inseriscano un provvedimento amministrativo ad hoc di ricognizione dei debiti e di individuazione delle modalità e termini di pagamento degli stessi.

Tribunale di Napoli - sezione Quinta bis - ordinanza 18 novembre 2011

(...) Debiti della p.a. - Debiti delle Asl - Procedura esecutiva - sospensione procedure esecutive - Impignorabilità dei beni - Violazione artt. 3, 24, 41 e 111 Cost. dell’art.1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010 n.220- Questione non manifestamente infondata.

Sentenza Tribunale Napoli -sez. dist. Pozzuoli - 11 luglio 2011

(...) Non è attuabile il blocco dei pignoramenti per le Regioni con piani di rientro se manca quanto previsto dalla normativa in essere, (art. 1, comma 51, L. n. 220/2010), ovvero una ricognizione dettagliata sui debiti e un piano di pagamenti dei crediti. La normativa in essere sul blocco dei pignoramenti, presenta comunque diversi profili di irragionevolezza e illegittimità che non dovrebbero consentire una conferma della normativa stessa.  

Consiglio di Stato - sentenza n. 469/2010 

Inderogabile la disciplina dei termini di pagamento e della fissazione del tasso di interesse contenuta negli articoli 4 e 5 del d.lgs 231/2002. Secondo la sentenza del Consiglio di stato, le clausole di bandi di gara contrastanti con la disciplina legale, di recepimento della direttiva 2000/35/CE (556), emanata dalla Ue come deterrente contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono da considerare nulle. Infatti, la deroga unilateralmente posta col bando finirebbe per introdurre un ingiustificato vantaggio per l’amministrazione appaltante, violando il riequilibrio delle diverse posizioni di forza, che invece la direttiva comunitaria intende rafforzare. Né vale a giustificare la deroga la circostanza che i tempi di pagamento delle prestazioni degli appaltatori previste dalle regole contabili e di altro tipo non siano conciliabili con il breve termine legale.

AVCP-AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2010 -
Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi :
- le stazioni  appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché dei  documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo  9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini  di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di  interessi applicabile in caso di ritardo.
- le stazioni  appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o  la sottoscrizione del contratto all’accettazione di termini di pagamento, di  decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi  da quelli previsti dal decreto legislativo  9 ottobre 2002, n. 231, né prevedere tale  accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche  nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.