Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

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22-02-2021 / 4 minuti, 37 secondi

PROGRAMMA ECM: TRIENNIO 2020-2022 E RECUPERO CREDITI 2017-2019



PROGRAMMA ECM: TRIENNIO 2020-2022 E RECUPERO CREDITI 2017-2019 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 (vedi al punto 8 della delibera: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdfInoltre, la CNFC ha confermato quanto stabilito dal cosiddetto "Decreto scuola", chiedendo che quanto previsto dalla Legge n. 41/2020 sia applicato al triennio in corso, riducendo l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 a 100 crediti ECM : https://ape.agenas.it/comunica... “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”: http://fioto.it/notizia.php?ti... in vigore il 1° gennaio 2019 e che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM, rimane il testo di riferimento e che è importante leggere con attenzione, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario è personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni. 


LE RIDUZIONI DEI CREDITI ECM NEGLI ULTIMI TRIENNI

• Per il triennio 2020-2022 la CNFC ha previsto la riduzione dell'obbligo formativo triennale a 100 crediti ECM
• Per il triennio 2017-2019 la CNFC riconosce le seguenti riduzioni:

• 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 121 a 150 crediti ECM;
• 15 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno maturato da 80 a 120 crediti ECM.
Vedi FAQ ECM – professionisti sanitari: https://ape.agenas.it/professi... TRIENNIO 2020-2022 E LIMITI DI ACQUISIZIONE

L’obbligo formativo è triennale e, per il triennio 2020-2022, pari a 100 crediti formativi.Nel triennio 2017-2019 l'obbligo formativo era pari a 150 crediti ECM.Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni; però il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:• Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono recuperare il 60% del debito formativo individuale triennale.• Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.L'attività di autoformazione consiste nell'utilizzo di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione preparati e distribuiti da provider accreditati, oppure nella lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie censiti nelle banche dati internazionali 

INIZIO DELL'OBBLIGO ECM

Per gli iscritti all’Ordine TSRM PSTRP, l’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

RIDUZIONE OBBLIGO ECM

L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM : http://wp.cogeaps.it/?page_id=... è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

ESENZIONE OBBLIGO ECM

L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale.Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (http://application.cogeaps.it/... viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.Alcuni casi di esenzione: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

DOVE CONSULTARE LA PROPRIA POSIZIONE ECM

L’anagrafe ECM del professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it.